Modifica art. 21 del bando a.a. 2022/2023: Incumulabilità incrementi della borsa di studio

Con Delibera n. 34 del 5/12/2022, il CdA dell’Ente ha recepito i chiarimenti forniti dal Team di supporto all’Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2022 in merito alle modalità di fruizione delle borse di studio, definite dall’art. 3 del D.M. 1320 del 17 dicembre 2021, ed ha approvato la modifica del terz’ultimo comma dell’art. 21 del “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2022/2023”.

Nello specifico, non saranno ammesse ipotesi di cumulo tra i casi di incremento della borsa di studio e agli/alle assegnatar* di borsa di studio spetterà solo uno degli incrementi previsti dall’art. 21.

Esempi pratici:

  • alla studentessa STEM (incremento previsto del 20%) in condizioni di disabilità (incremento previsto del 40%), non spetterà l’incremento del 60% dell’importo BASE della borsa di studio (20%+40%), ma solamente quello del 40% (d’ufficio sarà attribuito il più vantaggioso);
  • allo studente con ISEE € 0,00 (incremento previsto del 15%) iscritto contemporaneamente in due corsi di laurea (incremento previsto del 20%), non spetterà l’incremento del 35% dell’importo BASE della borsa di studio (20%+15%), ma solamente quello del 20% (d’ufficio sarà attribuito il più vantaggioso);
  • alla studentessa STEM (incremento previsto del 20%) in condizioni di disabilità (incremento previsto del 40%), con ISEE € 0,00 (incremento previsto del 15%) iscritta contemporaneamente in due corsi di laurea (incremento previsto del 20%), non spetterà l’incremento del 95% dell’importo BASE della borsa di studio (20%+40%+15%+20%), ma solamente quello del 40% (d’ufficio sarà attribuito il più vantaggioso).

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l’ERSU risponde