Documenti da presentare al CAF per il calcolo “ISEE Parificato” per la valutazione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero

Di seguito, dati e documenti necessari da presentare al CAF per il rilascio dell’ISEE parificato per l’a.a. 2023/2024:

 

1.    Dati dello studente dell’Università degli Studi di Palermo o iscritto presso le altre istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Palermo ai fini della richiesta dei benefici del diritto allo studio:

_ Documento di identità dello studente

_ Codice fiscale dello studente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate

_ Eventuale attestazione di invalidità dello studente riconosciuta superiore al 66% (disabilità media, grave, non autosufficiente).

_ Numero di matricola di iscrizione all’università (se già immatricolato) e corso di laurea

_ Per lo studente straniero residente in Italia, DSU e attestazione ISEE

_ L’importo della borsa di studio percepita nell’anno 2021 e 2022 (se dichiarata nella Dsu).

 

2.    Il nucleo familiare:

_ la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione della DSU con indicati cognome, nome, data di nascita e rapporto di parentela di tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare

 

3.  I redditi prodotti da ogni componente il nucleo familiare (2021):

_ reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare, riferito all’anno 2021;

_ altre eventuali somme percepite da amministrazioni pubbliche a titolo di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;

_ le somme percepite o versate a titolo di mantenimento per i figli in caso di separazione legale o divorzio.

 

4.  Il patrimonio immobiliare e mobiliare di ogni componente (31/12/2021):

_ Patrimonio immobiliare relativo ai fabbricati: se posseduti in Italia, è necessario presentare la visura catastale per la determinazione del valore ai fini IMU; se posseduti all’estero sono valutati, solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato (l’assenza del patrimonio deve essere espressamente specificata nella documentazione).

_ Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, documentare il valore del canone annuo previsto nel contratto di affitto

_ Patrimonio mobiliare, costituito dal saldo al 31/12/2021 e giacenza media per l’anno 2021, di conti correnti, depositi, libretti, bancari e/postali detenuti all’estero e in Italia e saldo alla data del 31/12/2021 per qualsiasi altro tipo di investimento (titoli, azioni, assicurazioni vita, ecc.).

 

La documentazione sopradescritta, esibita al CAF per il rilascio del Calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato, deve essere:

_ rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;

_ tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito:

 

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree, elencate di seguito:

A – Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B – Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell’Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell’Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all’Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro “Apostille” così come previsto dall’art. 6 della Convenzione citata.

C – Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con D.M. n. 344/2022 del Ministero dell’Università e la Ricerca scientifica), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani.

Rifugiati politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d’origine. Lo studente dovrà munirsi di un’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

 

Elenco delle nazioni per la regolarizzazione dei documenti:

 

Categoria Nazione
A Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria

 

B Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao), Colombia, Ecuador, El Salvador, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, India, Islanda, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Israele, Jersey, Kazakhistan, Le Nuove Ebridi, Dominica, Mauritius, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, POlinesia Francese, Principato di Monaco, Riunione, Romania, Russia, Srbia-Montenegro, Seychelles, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Suriname, Svezia, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Venezuela

 

C Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Haiti, Kenia, Kiribati, Kyrgyzistan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Island, Somalia, Sudan, Sudan del sud, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimabwe